Art. 12.

      1. Sono fatti salvi le autorizzazioni, le licenze e i decreti di nomina a guardia particolare giurata già rilasciati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, i cui titolari sono automaticamente iscritti negli elenchi regionali previsti dall'articolo 2 della presente legge.